Società e contratti

08 Maggio 2024

Disciplina delle società benefit (seconda parte)

La società benefit non rappresenta una nuova forma societaria, ma è classificabile tra le società che hanno scopo di lucro. Pertanto, la stessa non appartiene al mondo degli enti “non-profit” e non deve iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Relazione annuale di impatto – Un elemento essenziale che caratterizza la società benefit è costituito dalla valutazione degli impatti generati con il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Infatti, la società benefit è tenuta a redigere una relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario.

La valutazione degli impatti deve essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo ed essere esauriente comprendendo le 4 aree previste dall’allegato alla normativa, cioè:

  • la governance, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
  • i rapporti con i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

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