Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Agosto 2025
In caso di distacco irregolare, gli obblighi prevenzionistici ricadono sia sul datore di lavoro formale sia su quello di fatto. La Cassazione, con la Sent. n. 26615/2025, ribadisce il principio di effettività nella sicurezza nei cantieri.
La Sentenza n. 26615 del 21.07.2025 della Corte di Cassazione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma la centralità dell’effettività dei poteri datoriali rispetto alla mera titolarità formale.
Un principio tanto più rilevante nei contesti in cui si riscontrano fenomeni di distacco fittizio, come nel caso oggetto del giudizio.
La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a 2 lavoratori impiegati in operazioni di demolizione all’interno di un cantiere ferroviario.
Gli stessi, travolti dal crollo del solaio che erano stati incaricati di rimuovere, risultavano formalmente alle dipendenze di un’impresa diversa da quella presso la quale operavano di fatto.