IVA
13 Marzo 2025
Distacco del personale con addebito dell’Iva anche senza mark up. I dubbi rimangono, tuttavia, soprattutto dal versante detrazione per tutti i casi in cui il distacco dovesse rilevarsi una somministrazione illecita di manodopera.
Non mancano perplessità (anche Assonime con propria circolare n. 4/2025), per i contratti stipulati o rinnovati dal 2025, in merito alle novità conseguenti all’abrogazione dell’art. 8, c. 35 L. 67/1988 secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. La scelta del legislatore nazionale (art. 16-ter D.L. 131/2024) non sembra delle più felici.
Sentenza S.D.V. – La novità consegue la sentenza CGUE 11.03.2020 (causa C-94/19), le cui conclusioni (non totalizzanti) hanno riguardato l’incompatibilità dell’irrilevanza suddetta per il caso in cui “gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”; come a dire, argomentando in contrariis, che detta incompatibilità non sussiste(va) nel caso di mancanza di “nesso diretto” (sinallagma).
Somministrazione lavoro – Ad alimentare le perplessità vi è anche la mancata abrogazione del “gemello diverso” ovvero l’art. 26-bis L. 196/1997 secondo cui “I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere …, all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva …”.