Imposte dirette

26 Settembre 2025

Distinzione tra spese di rappresentanza e di pubblicità

La Cassazione ribadisce che il discrimine tra spese di rappresentanza e di pubblicità risiede negli obiettivi perseguiti: le prime accrescono l’immagine dell’impresa senza immediata finalità di vendita, le seconde promuovono direttamente prodotti e servizi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13.09.2025, n. 25143, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 1, c. 1 D.M. Economia 19.11.2008, agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, c. 2, secondo periodo del Tuir, si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Per la riportata Cassazione, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità è quello classico e va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, attraverso l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite.

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