Estero

27 Marzo 2025

Dividendi esteri: quando scatta il credito d’imposta

Secondo la norma di comportamento AIDC n. 227/2025 si ha diritto al credito d’imposta se l’imposizione nel territorio dello Stato è obbligatoria per legge e il trattato non ne escluda espressamente il riconoscimento.

I dividendi di fonte estera derivanti da partecipazioni possedute in Stati o territorio facenti parte della cosiddetta “white list” seguono lo stesso criterio di tassazione dei dividendi di fonte nazionale. Il percettore residente in Italia è tenuto a inserire tali redditi nella propria dichiarazione e considerare come base imponibile il dividendo al lordo delle ritenute operate nello Stato estero. Su tale importo lordo dovrà applicare l’imposta sostitutiva del 26% (art. 18 del Tuir) alla stregua dei dividendi di fonte nazionale, con inserimento nel quadro RM del modello Redditi PF.

Qualora, nella riscossione intervenga un intermediario residente, quest’ultimo è tenuto, in qualità di sostituto d’imposta, ad operare la ritenuta (a titolo d’imposta) del 26%, al netto della ritenuta operata nel paese estero (netto frontiera). Sulla circostanza che i redditi in questione percepiti da persona fisica residente in Italia debbano subire la tassazione nel nostro Paese non vi sono dubbi, secondo il vigente principio della cosiddetta worldwide principle of taxation, ovvero la tassazione nel Paese di residenza di tutti i redditi percepiti ovunque prodotti.

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