Paghe e contributi

20 Settembre 2025

Divieto di deroga al minimale contributivo

Con ordinanza 15.07.2025, n. 19647 la Cassazione ha affermato che un accordo di prossimità non può ridurre l’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro.

Il contratto di prossimità è un particolare tipo di contratto di secondo livello che è legittimato dalla legge a prevedere disposizioni, con efficacia erga omnes, in deroga (anche peggiorativa) rispetto alle disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale (art. 8 D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011), purché le stesse siano finalizzate a: maggiore occupazione; gestione delle crisi aziendali e occupazionali; qualità dei contratti di lavoro; incrementi di competitività e di salario; adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; emersione del lavoro irregolare; investimenti e avvio di nuove attività.

Tale forza derogatoria è comunque limitata dalle disposizioni costituzionali e dai vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Con riferimento all’efficacia erga omnes, inoltre, è necessario che tali accordi siano stipulati dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze aziendali e che l’accordo oggetto del contratto sia raggiunto sulla base di un criterio maggioritario, relativo alle predette rappresentanze.

Per quanto concerne il contenuto, invece, i contratti di prossimità possono, per legge, agire tassativamente in alcuni ambiti: impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; regime della solidarietà negli appalti; disciplina dell’orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro (anche co.co.co. e partite Iva); trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (considerando che non esiste alcuna possibilità di deroga in merito a licenziamenti discriminatori, licenziamenti di lavoratrici in concomitanza del matrimonio o nel periodo protetto di maternità, ecc.).

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