Diritto del lavoro e legislazione sociale

29 Luglio 2025

Divieto di licenziamento per causa di matrimonio

Il divieto di licenziamento per causa di matrimonio ha rilevanza nelle tutele antidiscriminatorie del diritto del lavoro. È caratterizzata dalla presunzione di nullità fondata su un dato meramente oggettivo, superabile soltanto in presenza di specifiche eccezioni tassative.

L’ordinamento giuridico contempla una particolare protezione nei confronti della lavoratrice che contrae matrimonio, mediante il divieto di licenziamento accompagnato da una presunzione di nullità. Tale istituto trova la sua disciplina nell’art. 35 del D.Lgs. 198/2006, noto come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. La norma stabilisce che il licenziamento è nullo quando viene irrogato nel lasso temporale compreso tra la richiesta delle pubblicazioni e il decorso di un anno dalla celebrazione delle nozze.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la rilevanza esclusiva del dato oggettivo nella configurazione di tale fattispecie, sottolineando come la protezione accordata alla lavoratrice che contragga matrimonio non sia subordinata ad alcun obbligo di comunicazione da parte di quest’ultima. Come precisato dalla Suprema Corte (ex pluris Cass., 10.01.2005, n. 270; Cass., 31.08.2011, n. 17845), rileva esclusivamente il dato oggettivo del matrimonio a comportare l’interdizione della facoltà di recesso del datore di lavoro. Tale impostazione ricalca il medesimo approccio adottato nella disciplina a tutela della lavoratrice madre, come previsto dall’art. 54, c. 2 D.Lgs. 151/2001, secondo cui “il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza”.

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