Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Agosto 2025
La conversione in legge del “D.L. comparti produttivi” (D.L. 92/2025), porta con sé nuove tutele riguardanti le emergenze climatiche, in particolar modo relative all’ambito degli strumenti di integrazione salariale.
In un contesto in cui è cresciuta, ai più disparati livelli, l’attenzione verso i rischi dati dal grande caldo (tra i molti aspetti, si veda il fresco “Protocollo quadro” recepito mediante decreto ministeriale), il Legislatore è intervenuto in materia di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per situazioni climatiche eccezionali (tanto per il freddo, quanto per la calura), prevedendo talune estensioni.
In particolare, in sede di conversione del D.L. 92/2025 “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”, mediante la L. 113/2025, è inserito l’art. 10-bis, foriero di alcune semplificazioni, a carattere transitorio, riguardanti la gestione degli ammortizzatori sociali nei casi succitati.
Più nel dettaglio, per il periodo valido dal 1.07.2025 al 31.12.2025, è concesso quanto segue:
1) per quanto concerne gli strumenti di integrazione salariale “generalisti”, ossia quelli immediatamente riconducibili al D.Lgs. 148/2015, è previsto l’esonero dai limiti di durata di cui all’art. 12, cc. 2 e 3 del medesimo intervento normativo anche per quelle imprese normalmente escluse (imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, ai sensi dell’art. 12 c. 4, D.Lgs. 148/2015); in aggiunta, per tali imprese, è previsto che, laddove presentino la suddetta domanda di integrazione salariale, si applichi l’esonero dal pagamento del “classico” contributo addizionale connesso all’utilizzo degli ammortizzatori sociali;