Accertamento, riscossione e contenzioso

22 Ottobre 2021

Accertamento induttivo? Va adattato all'attività svolta

La Cassazione sancisce che l'inattendibilità soltanto addotta della contabilità del contribuente, non giustifica il ricorso allo strumento.

In un’ottica di tutela del contribuente, si segnala l’ordinanza della Corte di Cassazione 6.10.2021, n. 27033, che ha ritenuto viziato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate procedeva a rettificare la posizione reddituale di una società operante nel settore della tipografia: l’attività di verifica e rideterminazione erariale, infatti, veniva unicamente esperita mediante il ricorso al dispositivo di cui all’art. 39, c. 2, lett. d), D.P.R. 600/1973 (metodo induttivo).

L’erroneità del metodo adottato, evidenziata dal contribuente nel contesto del giudizio di merito, dava origine a una “doppia conforme”, che sanciva l’erroneità della metodica induttiva essenzialmente fondata su una base indiziaria non sufficientemente supportata da ulteriori elementi oggettivamente riscontrabili, atteso che il Fisco nelle fasi di controllo si era totalmente disinteressato dell’esame delle scritture contabili che avrebbero consentito una ricostruzione analitica totalmente difforme dalle risultanze addotte dagli organi di controllo.

In particolare, veniva appurato ed evidenziato dai giudici di merito che il metodo adottato era assolutamente inattendibile, in quanto fondava la pretesa induttiva con metodologie che non si addicono alla specifica attività verificata. Sempre i giudici di merito evidenziano che non fossero meritevoli di accoglimento le presunte violazioni fiscali contestate, ad esempio la mancata redazione del dettaglio delle rimanenze, le anomalie relative al finanziamento soci e flussi finanziari e l’erronea allocazione nel conto economico “altri servizi deducibili” di acquisti di materie prime: tutti elementi che avevano condotto a ritenere inattendibili le scritture contabili.

Il decisum viene fondato su un orientamento consolidato in tema di accertamento induttivo: avuto particolarmente riguardo alla regolarità formale della contabilità dell’impresa, è stato da tempo chiarito che, anche in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso alla cennata metodica presuntiva attingendo a elementi che consentano di accertare la verosimiglianza di maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite.

Tuttavia si chiarisce che, rispetto al metodo induttivo e quindi ai criteri legittimanti l’accertamento sulle percentuali di ricarico della merce venduta, è da tener presente che il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l’omogeneità della merce, dovendosi invece fare ricorso alla media ponderale quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore e gli articoli più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio: si tratta di criteri che nel caso in esame non erano stati rilevati. Anzi, la pronuncia evidenzia come l’Amministrazione Finanziaria abbia proceduto alla determinazione induttiva del reddito, con metodologie inadatte e non conformi ai dettami normativi di riferimento.

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