Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

05 Gennaio 2022

Acquisto beni strumentali in proprietà o leasing: pari sono

L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 826/2021) interviene in materia di bonus investimenti 4.0 e iperammortamento.

Nuova conferma dell’Agenzia delle Entrate sulla parità di trattamento, sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, tra acquisto di beni strumentali in proprietà e in leasing finanziario. Si desume dalla risposta all’interpello n. 826/2021.

Il quesito aveva ad oggetto la corretta applicazione del concetto di normale periodo di ammortamento e di momento di effettuazione dell’investimento, nel caso di un acquisto di beni strumentali effettuato da una società, tramite contratto di locazione finanziaria, al fine di usufruire dell’iper ammortamento ai sensi della L. 232/2016. L’agevolazione in commento, che consente una maggiorazione del costo di acquisizione del bene ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è stata oggetto di successive modifiche ed è stata sostituita, con riferimento agli investimenti effettuati dal 1.01.2020, dal credito d’imposta per acquisto di beni strumentali nuovi di cui alla L. 160/2019 (art. 1, cc. 184-197) e ulteriormente prorogato e rafforzato dalla L. 178/2020 (art. 1, c. 1051).

In tema di iper ammortamento è stato previsto (D.L. 87/2018) un particolare meccanismo di “recapture del beneficio in caso di cessione anticipata del bene. La norma prevede l’obbligo di restituzione dell’agevolazione goduta nel caso in cui, durante il periodo di fruizione dell’iper ammortamento, il bene venga ceduto a titolo oneroso (in Italia o all’estero) o destinato a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Un simile meccanismo è stato riprodotto anche nella disciplina del credito d’imposta di cui alla L. 160/2019.

Fatta questa premessa, si pone il problema di capire se, in caso di acquisto tramite locazione finanziaria, la cessione avvenuta dopo il riscatto del bene, ma prima della fine del periodo di ammortamento, è oggetto di applicazione del meccanismo di restituzione. L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 4/E/2017, emanata di concerto con il MISE, con la quale viene ampiamente esplicata la modalità di applicazione dell’agevolazione dell’iper ammortamento, ricordando che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratto di leasing è rilevante la consegna del bene al locatario e non il momento del riscatto. In buona sostanza, il successivo acquisto in proprietà del bene, a seguito del riscatto, non configura un’autonoma ipotesi di investimento.

Confermando la sostanziale equiparazione tra acquisto in proprietà ed in leasing di un bene strumentale, peraltro ribadita anche nella circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia conferma che il meccanismo di restituzione delle maggiori quote di ammortamento dedotte si applica nel caso di cessione del bene agevolato all’interno del teorico periodo di fruizione dell’iper ammortamento, calcolato secondo i coefficienti ministeriali ai sensi del D.M. 31.12.1988, come se il contribuente avesse fin dall’origine acquisito il bene in proprietà, anziché in leasing.

Per esempio, se la durata della locazione finanziaria fosse stata di 5 anni e il normale periodo di ammortamento di 10 anni, la cessione del bene dopo il 1° anno successivo al riscatto (ci troveremmo nel 6° anno e quindi sempre all’interno del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti ministeriali) determinerebbe l’applicazione del meccanismo di restituzione.

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