Diritto

13 Dicembre 2022

Amministratore di sostegno: i criteri di scelta per la nomina

Il Giudice Tutelare, accertato che il soggetto interessato necessiti della nomina di un Amministratore di sostegno, è tenuto a decidere e scegliere su chi ricadrà l’incarico.

La legge, all’art. 408 c.c., è chiara nell’affermare che l’Amministratore di sostegno deve essere scelto con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. La norma in commento, inoltre, indica i criteri a cui il Giudice deve fare riferimento per la scelta dell’Amministratore di sostegno:

  • nomina espressa dallo stesso interessato, mediante designazione anticipata;
  • preferenza da accordare, ove possibile, ai familiari, indicati nei seguenti soggetti: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • solo ove ricorrano gravi motivi, la nomina di una persona esterna alla cerchia familiare.

Va precisato che la Legge vieta agli operatori dei servizi sociosanitari che hanno in cura il beneficiario di ricoprire l’incarico di Amministratore di sostegno in suo favore.

Riguardo alla nomina dei familiari, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sia tra i soggetti elencati un ordine preferenziale, atteso che la Legge riconosce al Giudice un’ampia discrezionalità nella scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di Amministratore di sostegno, obbligandolo ad effettuare la preferenza esclusivamente in relazione agli interessi del beneficiario.

Nella prassi, tale facoltà concessa al Giudice Tutelare è stata spesso utilizzata in contesti di conflittualità rilevati tra i membri di quel nucleo familiare oppure nell’accertata sussistenza di dissidi tra qualche congiunto, magari convivente, e il beneficiario.

I soggetti estranei alla famiglia vengono nominati spesso tra avvocati specializzati nel settore, ai quali il Giudice Tutelare affida le mansioni di Amministratore di sostegno.

Il Giudice chiamato ad operare una siffatta scelta, che deroga al criterio privilegiato indicato nell’art. 408 c.c. di scegliere tra un membro della famiglia la figura dell’Amministratore di sostegno, dovrà accertarsi in maniera rigorosa dei rapporti intercorrenti tra i familiari e della presenza di conflitti o dissapori tra i medesimi tali da ledere la tutela degli interessi e della cura del soggetto debole.

A tal fine, indispensabile sarà anzitutto l’ascolto dell’interessato, al quale il Giudice dovrà prestare la dovuta attenzione e chiedere quali siano i suoi desideri rispetto alla futura nomina dell’Amministratore di sostegno.

Altrettanto rilevante risulterà essere l’audizione dei soggetti coinvolti.

Mediante l’ascolto dei familiari il Giudice Tutelare sarà in grado di comprendere tutte le informazioni in merito alle condizioni di vita e alle necessità del beneficiando, appurando o meno la sussistenza di dissidi familiari che potrebbero inficiare la tutela dell’amministrando.

Qualora il Giudice Tutelare disponga la nomina di un soggetto terzo, è fondamentale che quest’ultimo crei con i familiari del beneficiario, almeno quelli conviventi, un rapporto di reciproco scambio di informazioni.

Nella realtà, spesso, i familiari lamentano l’assenza di comunicazione con l’Amministratore di sostegno portando le loro istanze sino in Tribunale.

Vero è che l’art. 410 c.c. stabilisce che l’Amministratore di sostegno debba “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere” e non i familiari del medesimo, ma è altrettanto vero che la ratio della L. 6/2004 è quella di tutelare il soggetto debole garantendogli l’inserimento sociale e non isolandolo dalla propria famiglia di origine.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits