Revisione e controllo

17 Novembre 2021

Asseverazione, visto di conformità e antiriciclaggio per i bonus edilizi

  • Il D.L. 157/2021 obbliga, dal 12.11.2021, alla presentazione dell’asseverazione di congruità delle spese per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli diversi da quelli con efficacia antisismica o di risparmio energetico (come la ristrutturazione energetica o il bonus facciate non influente dal punto di vista termico). Tale novità dovrebbe essere già in vigore e potrebbe esserne prevista la retroattività.
  • Oltre all’asseverazione, è stata prevista l’obbligatorietà anche del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta sia in caso di cessione o sconto in fattura di tutte le detrazioni edilizie, sia di utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus. L’unica deroga riguarda l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
  • Infine, per contrastare più attivamente le frodi nel settore, è previsto che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione all’Uif.

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