Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

24 Novembre 2021

Bonus edilizi e ritenuta d'acconto

L'8% prevale su tutte le altre aliquote: come funziona il meccanismo di scorporo.

Con l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stata modificata la ritenuta d’acconto già prevista dal D.L. 78/2010 sui bonifici relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico passando all’aliquota dell’8%. Tale aliquota era stata inizialmente fissata nella misura del 10% e poi ridotta al 4% dal D.L. 98/2011. La ritenuta viene operata direttamente dalla banca al momento del pagamento ed è forfettariamente calcolata, scorporando l’aliquota Iva 22% dall’importo del bonifico, anche se in fattura viene applicata un’aliquota diversa o non è presente l’Iva per mancanza dei relativi presupposti.

Cogliamo l’occasione per fare il punto della situazione sulla possibile concorrenza dei presupposti per l’applicazione di diversi tipi di ritenuta sulle prestazioni professionali o su talune prestazioni effettuate dalle imprese. Nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, compresi gli interventi oggetto del superbonus 110%, entrano in scena numerose figure professionali che, in alcuni casi, emetteranno fattura direttamente nei confronti del committente; in altri casi, nei confronti del c.d. general contractor. Tali soggetti non dovranno applicare la ritenuta d’acconto del 20% (ove prevista) sulle prestazioni professionali fatturate direttamente nei confronti del committente (quando si tratta di contribuente soggetto Iva oppure di un condominio).

La ritenuta d’acconto dell’8% prevale su tutte le altre. In buona sostanza tale ritenuta, di natura “speciale”, prevale su quella “generale”. Naturalmente, questo accade solo quando le prestazioni fatturate ricadano nell’alveo delle spese che possono formare oggetto di detrazione e pertanto, soggetto al pagamento mediante il c.d. bonifico parlante.

Nel caso in cui il professionista dovesse fatturare direttamente nei confronti dell’impresa appaltatrice (caso frequente quando l’appalto è gestito in modo accentrato da un’impresa che opera come contraente generale), la ritenuta d’acconto del 20% dovrà essere applicata, ricorrendone ovviamente i presupposti soggettivi in capo al professionista.

Altra ipotesi può essere quella relativa alle prestazioni fatturate dall’impresa al condominio. L’art. 25-ter D.P.R. 600/1973 prevede infatti che il condominio riveste la qualifica di sostituto d’imposta ed è obbligato ad operare la ritenuta d’acconto nella misura del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa e sui corrispettivi per prestazioni qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del Tuir. Anche in questo caso, qualora le prestazioni fatturate dall’impresa siano riferite a interventi oggetto di agevolazioni connesse ai vari bonus edilizi, non saranno oggetto della predetta ritenuta del 4%, perché la banca opererà direttamente la ritenuta dell’8% prevista dal D.L. 78/2010, come modificato dalla L. 190/2014.

Queste modalità operative sono state confermate dall’Agenzia delle Entrate in vari provvedimenti di prassi e principalmente nella circolare n. 40/E/2010, al fine di evitare che imprese e professionisti subissero un doppio prelievo.

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