IVA

01 Marzo 2022

Fatturazione elettronica e disposizioni del Garante della Privacy

Gli enti locali svolgono molteplici attività rilevanti Iva esonerate dall’obbligo di fatturazione. Le ultime direttive in tema di privacy impongo nuove cautele nei rapporti con i clienti consumatori finali.

Il Garante della Privacy, con il provvedimento 22.12.2021 in materia di fatturazione elettronica, ha disposto che le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali devono essere certificate con strumenti diversi dalla fattura elettronica, pena la violazione della legge sulla privacy.

Il provvedimento espone, a motivo della nuova direttiva, le molteplici criticità in relazione alla enorme mole di informazioni, anche sensibili, che vengono acquisite, trattate e conservate, attraverso la fattura elettronica, cosicché afferma poi che le uniche eccezioni all’uso della fattura elettronica, in caso di operazioni nei confronti dei consumatori finali sono:

  • l’obbligo di legge;
  • la richiesta espressa del cliente ex art. 6, par. 1, lett. a).

In sostanza, se il cedente/prestatore può certificare l’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale con strumenti diversi dalla fattura elettronica, in virtù dell’art. 22, D.P.R. 633/1972 (che elenca le operazioni per cui vale l’esonero da fatturazione), generalmente il documento commerciale (che ha sostituito scontrino e ricevuta fiscali), è a tale ultimo che dovrà far ricorso, salvo che il cliente non richieda espressamente l’emissione di fattura.

Ricorrere alla fattura elettronica verso un privato, qualora sia possibile certificare l’operazione con il documento commerciale, può esporre l’operatore economico alla violazione del regolamento privacy con le relative conseguenze soprattutto nel caso in cui le informazioni contenute nella fattura siano oggetto di diffusione per la conseguente esposizione del cliente privato ai trattamenti dei suoi dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Tra i soggetti passivi interessati a questa del tutto nuova prospettiva di osservazione (non tributaria) dell’adempimento fiscale più diffuso, gli enti locali primeggiano. Questi enti pubblici, già soggettivamente esonerati dalla certificazione fiscale ex art. 2, D.P.R. 696/1996 (salvo che per l’esercizio di farmacia), svolgono molteplici attività esonerate dall’obbligo di fatturazione ai sensi del citato articolo 22. I casi più diffusi sono:

  • servizio trasporti, anche scolastico (art. 22, c. 1. n. 3);
  • servizio pasti a domicilio (n. 4) trattandosi di prestazione resa presso il domicilio del cliente;
  • servizio assistenza domiciliare (per il succitato n. 4);
  • servizio mensa scolastica (benché l’art 22 faccia esplicito riferimento alle mense aziendali, l’art. 2, c. 2, lett. i), D.P.R. 696/1996, esonera tali prestazioni dalla certificazione fiscale (ricevuta fiscale e scontrino);
  • locazioni esenti Iva (n. 6);
  • accessi a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, etc. (n. 6);
  • organizzazione di soggiorni climatici per anziani (esonerati da fattura ex D.M. 1.07.1998).

Numerosi sono i Comuni che, per prassi interna, privilegiano l’emissione di fattura anche nel caso in cui non sussista l’obbligo. Ecco allora, considerata soprattutto la veste pubblica in cui operano, la necessaria cautela da osservare per proseguire con l’emissione di fattura non obbligatoria. Di fatto, si tratta di richiedere l’autorizzazione alla clientela privata (tipici sono i casi delle mense scolastiche e dell’assistenza domiciliare).

Infine, si sottolinea che l’art. 5, c.12-quater, D.L. 146/2021 ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati al Sistema STS (art. 10-bis, D.L. 119/2018), nonché da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Benché gli Enti locali, notoriamente, non abbiano competenze in campo sanitario, si segnala che il divieto è esteso alla gestione di RSA (case di riposo), servizio potenzialmente erogabile dai predetti enti.

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