IVA

07 Maggio 2021

Fatturazione nel contratto estimatorio

Aspetti contabili e Iva del rapporto descritto dall'art. 1556 C.C., in cui una parte (affidante) consegna una o più cose mobili all'altra (affidatario) e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Le parti del contratto estimatorio sono solitamente 2 imprenditori. Nel dettaglio, l’affidante è il produttore o distributore dei beni, mentre l’affidatario è un dettagliante. Il vantaggio per il dettagliante è quello offrire di una vasta gamma di prodotti ai propri clienti, ma di poter restituire l’invenduto grazie al sorgere di un’obbligazione facoltativa che prevede in alternativa il pagamento del prezzo o la restituzione. Il vantaggio per l’affidante è di poter reperire molti venditori disposti ad offrire il suo prodotto.

L’affidatario è libero di vendere nel proprio interesse e nelle modalità che preferisce i beni ricevuti in consegna a dei terzi di cui sopporta il rischio di insolvenza. Nel momento in cui c’è la vendita, la proprietà passa automaticamente al terzo e sorge per l’affidante l’obbligo di pagare il prezzo all’affidatario.

Il prezzo è normalmente stabilito tra le parti al momento della consegna o deve essere comunque determinabile da parametri del contratto, pena nullità dello stesso. Nel caso di mancata vendita, la restituzione deve essere espressamente prevista dal contratto ed è preferibile indicare anche il luogo in cui effettuarla. Nel caso in cui l’affidatario non venda né restituisca i beni nel momento in cui scade il termine indicato nel contratto, allora diviene obbligato al pagamento del prezzo e c’è il passaggio della proprietà.

Il contratto estimatorio può essere risolto nel caso di: inadempimento dell’affidatario, impossibilità sopravvenuta per causa imputabile all’affidatario o eccessiva onerosità sopravvenuta.

Nel caso di fallimento/liquidazione giudiziale di una delle 2 parti il contratto viene sospeso fino alla decisione del curatore, con autorizzazione del comitato dei creditori, di continuare il rapporto o scioglierlo.

Ai fini della determinazione del reddito se l’affidatario riceve nel 2021 la fattura dell’affidante per merce che ha già venduto nel 2020, risulta corretto registrare già nel 2020 la voce “fatture da ricevere” in quanto la competenza sorge nel momento in cui avviene il trasferimento della proprietà. Se l’affidatario opera in contabilità semplificata, e quindi per cassa, le fatture possono essere registrate direttamente nel 2021 (risposta ad un caso).

La fatturazione e l’imposizione dell’Iva avverrà entro la fine del mese successivo al momento in cui l’operazione si considera effettuata cioè: all’atto della rivendita a terzi e per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

La fattura deve essere obbligatoriamente emessa dal cedente entro il giorno successivo alla scadenza fissata contrattualmente per l’opzione (ovvero entro il 15 del mese successivo, se vi sono le condizioni per la fattura differita), non rilevando il termine più ampio di un anno, previsto dalla normativa Iva. La scadenza dell’anno, infatti, si applica solo se non viene stabilito contrattualmente alcun termine per l’esercizio dell’opzione o se ne viene stabilito uno oltre l’anno. Quindi, la dimenticanza del termine comporta che l’operazione si considera comunque effettuata, anche se il potenziale cliente non desidera acquistare il bene.

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