Imposte dirette

17 Giugno 2022

La dichiarazione dei redditi 2022 del contribuente forfetario

I quadri e la compilazione del Modello Redditi PF 2022 (redditi 2021) per i contribuenti forfetari.

Il 30.06.2022 scade il termine per il versamento delle imposte anche per i contribuenti forfetari (L. 190/2014): analizziamo quindi la dichiarazione tipo del contribuente che si avvale di tale regime agevolato.

Il quadro di riferimento per i redditi derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale di tali soggetti è il quadro LM, Sezione II.

Anzitutto, al rigo LM21 si deve indicare la sussistenza dei requisiti per l’accesso, l’assenza di cause ostative e, se nuova attività, anche la casella apposita che consente di fruire di un’imposta sostitutiva ancora più conveniente, pari al 5% rispetto all’aliquota del 15% applicata ordinariamente dai fofetari.

Dai righi LM22 a LM27 si dovranno inserire i ricavi/compensi incassati nel 2021 che subiranno la decurtazione forfettaria con il coefficiente di redditività istituito per il proprio codice ATECO. Si deve quindi indicare il “Reddito per attività” in colonna 1 o 2 del rigo LM34 se la propria posizione previdenziale è di artigiani o commercianti (colonna 1) o Gestione Separata Inps (colonna 2). Se, invece, la propria posizione previdenziale non rientra in nessuna delle 2, perché, per esempio, il forfetario è un professionista iscritto a una cassa, non si deve indicare alcun valore in tali colonne del rigo LM34.

In colonna 5 del rigo LM34 emerge il reddito lordo, al quale poi sottrarre i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per arrivare al reddito netto dal quale scomputare le eventuali perdite pregresse (in misura limitata al 40% per le perdite derivanti dal regime di contabilità semplificata, 80% di contabilità ordinaria, 100% per quelle dei primi 3 anni di attività). Su tale importo viene calcolata l’imposta sostitutiva (del 15% o del 5%).

Un tema da considerare per i contribuenti forfetari è quello dei diritti d’autore. Si ricorda che la circolare 9/E/2019 ha disposto che i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore devono concorrere alla verifica della soglia dei 65.000 euro se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta. Come si può evincere dal modello dichiarativo al rigo LM22, mentre in colonna 3 vanno indicati i ricavi e compensi percepiti, in colonna 4 vanno indicati i diritti d’autore correlati allo svolgimento dell’attività che saranno assoggettati a imposizione in base ai criteri previsti dall’art. 54, c. 8 del Tuir. Non andranno, quindi, decurtati con il coefficiente di redditività del proprio ATECO, ma concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva previamente abbattuti del 25% o del 40% se il dichiarante nel periodo d’imposta 2021 ha meno di 35 anni.

I 2 compensi (quello dall’attività di lavoro autonomo e quello da diritto d’autore, ognuno soggetto alle proprie decurtazioni) si sommeranno e verranno assoggettati a imposta sostitutiva del 5 o del 15% a seconda se nuova attività o meno.

Il reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva di cui al rigo LM38 viene poi riportato e sommato (insieme ad eventuali altri redditi) nel quadro RN (rigo RN1).

Ai fini del quadro RS i contribuenti forfetari che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto sono tenuti ad indicarli al rigo RS401 utilizzando gli appositi codici.

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