Società e contratti

02 Agosto 2022

Patto di famiglia, il più semplice dei passaggi generazionali

L’istituto è riservato ai legittimari (figli e coniuge) e prevede una compensazione in favore degli altri partecipanti non assegnatari. Necessario l’intervento del notaio (atto pubblico).

Come funziona il patto di famiglia

L’istituto del patto di famiglia è di fatto un contratto attraverso il quale l’imprenditore trasferisce a uno o più discendenti, in tutto o in parte, l’azienda o partecipazioni societarie. Il ricorso al patto di famiglia prevede una serie di requisiti soggettivi e condizioni di seguito sintetizzati:

  • il primo elemento è la forma: si richiede l’atto pubblico e la presenza del notaio è requisito obbligatorio (è disponibile un’apposita guida del Notariato);
  • al patto devono necessariamente partecipare il disponente, il coniuge e tutti i legittimari, come se all’atto della stipula si aprisse la successione. Ne consegue che la stipula può avvenire solo se esiste accordo tra il disponente e tutti i legittimari; viene pertanto meno la possibilità di formare un patto di famiglia con l’intento di escludere uno o più aventi diritto e, se redatto, non produce effetti. L’efficacia del patto di famiglia è immediata, al contrario del testamento che produce i suoi effetti con la morte del de cuius; in tale ambito, per consentire un passaggio graduale della proprietà, il patto di famiglia può prevedere un trasferimento parziale dell’azienda o delle partecipazioni societarie. Trovato l’accordo e formato il patto di famiglia, il discendente che riceve l’azienda o le partecipazioni societarie dovrà liquidare in denaro o in natura gli altri partecipanti al contratto;
  • il patto di famiglia può essere impugnato per i vizi del consenso (errore, violenza e dolo) nel termine di un anno dalla redazione del patto;
  • alla morte del disponente si aprirà la successione e il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al patto di famiglia possono richiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma che può avvenire anche in natura; l’inosservanza può costituire motivo di impugnazione del patto di famiglia; alla morte del disponente l’azienda e/o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia non possono essere ricomprese nell’attivo ereditario;
  • il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle persone che lo hanno concluso attraverso un diverso contratto che abbia le stesse caratteristiche o mediante recesso, se tale clausola è prevista nel patto da sciogliere o modificare.

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Vantaggi fiscali del patto di famiglia

Gli aspetti fiscali connessi alla redazione del patto di famiglia ruotano intorno all’applicazione dell’imposta di successione e donazione. Il riferimento è all’art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 346/1990, il quale esclude l’applicazione dell’imposta per una serie di soggetti (società di capitali di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir) e al rispetto delle seguenti condizioni:

  • destinatario del trasferimento deve essere un discendente o il coniuge del disponente;
  • nel caso di trasferimento di partecipazione, il discendente deve acquisire il controllo della società;
  • prosecuzione dell’attività dell’impresa o detenzione della partecipazione di controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento.

Il richiamo all’art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) parrebbe escludere i patti di famiglia che interessano le società di persone. In realtà, la dottrina maggioritaria ha sancito che l’esenzione opera per tutte le quote di partecipazione delle società di persone.

Si segnalano riserve con riferimento alle società semplici che, non esercitando società commerciali, parrebbe far venir meno il motivo dell’esenzione.

Il mancato rispetto comporta l’applicazione dell’imposta e relative sanzioni. In ultimo, l’ulteriore aspetto che si segnala è l’utilizzo distorto del patto di famiglia. In particolare, la formazione di un patto di famiglia successivamente alla notifica di avvisi di accertamento e dunque al sorgere dell’obbligazione tributaria, può, a parere di chi scrive, far incorrere i partecipanti nell’ipotesi di reato di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000, visto che il patto può essere stato creato per rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva dei tributi.

Esempio di patto di famiglia con trasferimento di quote societarie

Qui di seguito un esempio di come potrebbe essere redatto un patto di famiglia che prevede il trasferimento di quote societarie dell’azienda familiare.

Patto di famiglia (art. 768-bis C.C.)

L’anno ….. il giorno ….. del mese di …..

Nello studio in via ….., numero civico …..

Avanti a me dottor ….., notaio in ….., iscritto presso il Collegio Notarile di ….., alla presenza dei testimoni: ……. Ulteriori informazioni per la compilazione: …..

Sono personalmente comparsi i signori

Detti comparenti, cittadini italiani come dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO

– che ….. e ….. sono tra loro coniugati in regime patrimoniale di separazione dei beni e che ….. e ….. sono i loro due figli;

– che, ove si aprisse in questo momento la successione di ….., non vi sarebbero altri legittimari oltre ai qui comparsi coniuge e figli di ….., rispettivamente Signori ….., ….. e ……

– che il sig. ….. è titolare di numero ….. di azioni della società ….. rappresentanti il …..% del capitale sociale della società medesima;

– che lo stesso ….. intende, con il consenso del coniuge sig.ra …. e dei figli …., …., trasferire ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768 – bis e seguenti c.c., al proprio figlio ….. l’intera propria partecipazione sociale suddetta;

ovvero

– che lo stesso ….. intende trasferire ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768 – bis e seguenti C.C. al proprio figlio ….. parte della propria partecipazione sociale suddetta e precisamente numero ….. azioni pari al …..% del capitale sociale della società medesima;

ciò premesso

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Attribuzione della proprietà della partecipazione

Il signor ….. con il presente atto trasferisce ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768-bis e seguenti C.C. al proprio figlio ….. che accetta l’intera ovvero parte della partecipazione sociale da esso ….. posseduta nella società in premessa indicata e precisamente:

numero ….. azioni della società ….. con sede legale in … , portate dai certificati numeri ….. del valore nominale di euro ….. ciascuna; e cosi complessivamente nominali euro ….. pari al …..% del capitale sociale della società medesima.

Convengono i comparenti tutti che il valore di ciascuna azione, determinato secondo le risultanze del bilancio sociale approvato alla data del ….. e tenuto conto altresì della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, è di euro ….. e pertanto il valore totale dei titoli azionari oggetto del presente trasferimento a favore di ….. ammonta a complessivi € ……

Il signor ….. ritira i detti titoli azionari e presenterà alla società emittente la domanda per l’intestazione dei titoli in oggetto al proprio nome.

Art. 2 – Liquidazione dei familiari sigg.rri …

A tacitazione e liquidazione della quota a ….. e a ….. spettante a norma dell’art. 768-quater, c. 2, C.C., il signor ….. corrisponde ai detti signori ….. e ….. la somma di € ….. ciascuno mediante numero ….. assegni circolari non trasferibili emessi in data odierna dalla banca ….. e recanti i numeri ….. quelli intestati a ….. ed i numeri ….. quelli intestati a ……

I signori ….. e ….. ricevono i detti assegni e rilasciano corrispondente quietanza, dichiarandosi ad ogni conseguente effetto tacitati dei diritti ad essi riconosciuti dalla legge, dando atto che la detta somma di denaro verrà imputata alle quote di legittima loro spettanti sulla futura successione di ….. ai sensi dell’art. 768-quater, c. 3, C.C.

(in alternativa – Quanto alla liquidazione della quota a ….. e a ….. spettante ai sensi e per gli effetti dell’art. 768-quater, c. 2, C.C., il signor ….. si obbliga a corrispondere ai detti signori ….. e ….. la somma di € ….. ciascuno entro il ……)

(in alternativa – Quanto alla liquidazione della quota a ….. e a ….. spettante ai sensi e per gli effetti dell’art. 768-quater, c. 2, C.C., il signor ….. si obbliga a corrispondere ai detti signori ….. e ….. la somma di € ….. secondo le seguenti rate e scadenze: ……)

Ad ogni conseguente effetto dichiarano i signori ….. e ….. che la detta somma di denaro che il signor ….. si è obbligato come sopra a corrispondere loro, soddisfa pienamente i diritti ad essi riconosciuti dalla legge e verrà imputata alle quote di legittima loro spettanti sulla futura successione di ….. ai sensi del detto art. 768-quater, c. 3, C.C.

Garantisce la piena titolarità e la libera disponibilità delle azioni come sopra trasferite, dando atto che non sussistono diritti di prelazione di terzi, clausole di gradimento o altre limitazioni alla loro circolazione (in alternativa: precisazioni circa l’osservanza delle norme statutarie che limitano la circolazione delle azioni.

Art. 3 – Conciliazione

Qualsiasi controversia relativa o concernente l’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e/o comunque connessa o derivante dal medesimo, che potesse insorgere tra i contraenti, loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo e che possa formare oggetto di conciliazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione stragiudiziale in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di … obbligandosi sin da ora le parti a formalizzare il verbale di conciliazione secondo i requisiti previsti dall’art. 474 cpc ai fini dell’attribuzione al medesimo dell’efficacia di titolo esecutivo.

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