Il punto
Imposte e tasse
Regime forfettario 2023, come funziona?
Dall'analisi dei requisiti alle cause di esclusione, tutte le istruzioni per l'applicazione del regime fiscale agevolato per le partite Iva. Focus sulle nuove iniziative imprenditoriali.
Che cosa è il regime forfettario?
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Requisiti di accesso
Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno contemporaneamente:
- rispettato il limite di fatturato per il regime forfettario, ovvero conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa comunicazione ai fini Iva, di presumere la sussistenza dei requisiti.
Cause di esclusione
Non possono avvalersi del regime forfettario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva o di determinazione forfetaria del reddito;
- i soggetti non residenti in Italia;
- i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati/terreni edificabili;
- i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (studi associati) o imprese familiari;
- i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione;
- i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 € (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Il regime forfettario
cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione. Tuttavia, i soggetti che conseguono ricavi o compensi annui superiori a € 100.000 escono dal regime forfettario a far data dallo stesso periodo d'imposta.
Il regime forfettario è compatibile con un lavoro dipendente?
Il regime forfettario è
compatibile con il lavoro dipendente, tuttavia i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000 (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) non possono avvalersi del regime forfettario.
Inoltre, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti la cui attività viene esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori.
Reddito e tassazione nel regime forfettario
Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il
coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 della legge n. 145/2018).
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del
15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
TABELLA COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ REGIME FORFETTARIO
Industrie alimentari e delle bevande
ATECO 10 - 11
Redditività 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
ATECO 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9
Redditività 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
ATECO 46.1
Redditività 40%
Commercio ambulante di altri prodotti
ATECO 47.82 - 47.89
Redditività 54%
Costruzioni e attività immobiliari
ATECO 41 - 42 - 43 - 68
Redditività 86%
Intermediari del commercio
ATECO 47.81
Redditività 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
ATECO 55 - 56
Redditività 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
ATECO 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88
Redditività 78%
Altre attività economiche
ATECO 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99
Redditività 67%
Nota bene - Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Modalità di accesso al regime forfettario
Contribuenti già in attività
Poiché il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività d'impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne informazione nella comunicazione di inizio attività (modello AA9/12). Trattandosi di un
regime naturale, questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfettario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da € 250 a 2.000.
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza delle cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da € 250 a 2.000. L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Semplificazioni e adempimenti per il regime forfettario
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.
Semplificazioni ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfettario:
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfettario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, ossia a 4 anni anziché gli ordinari 5.
Si ricorda che con il “Decreto PNRR 2”
viene meno l’esonero dall’applicazione della fatturazione elettronica a partire dal 1.07.2022 per i soggetti in regime forfettario e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 (come precisato anche dalla circolare n. 26/E/2022, si fa riferimento ai soli contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito tale ammontare di compensi o ricavi, ragguagliati ad anno - Faq Agenzia delle Entrate 22.12.2022, n. 150). Dal 1.01.2024 si andrà a regime con fatturazione elettronica vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale, e quindi, senza eccezioni.
Inoltre, la gradualità dell’introduzione dello strumento basato sulla soglia di ricavi/compensi determinerà nel prossimo biennio la parziale perdita del regime premiale fino a farlo completamente sparire. Infatti, tale sistema di premialità, che si basa sull’adesione spontanea del singolo contribuente, diviene inapplicabile con l’introduzione dello strumento per obbligo.
Restano invece soggetti agli obblighi di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
- fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi
I contribuenti in regime forfettario:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi;
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
04/01/2023
Regime forfetario
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