Amministrazione e bilancio

22 Marzo 2022

Sospensione ammortamenti 2021

Anche per l’esercizio 2021 è possibile avvalersi della facoltà di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti, dandone adeguata motivazione in nota integrativa e vincolando una riserva.

L’art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies D.L. 104/2020 aveva introdotto, per il 2020, la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (quindi coloro che si avvalgono dei principi nazionali – OIC) di non effettuare sino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Fino al 100% significava che si poteva anche ridurre al 50% o alla percentuale più aderente alla situazione in concreto del soggetto ed era possibile fare questo non obbligatoriamente su tutti i cespiti, ma anche per singole classi o singoli cespiti, a seconda della valutazione che veniva effettuata dal redattore del bilancio, che poi doveva darne esplicita motivazione in nota integrativa. In caso di microimprese era possibile fornire le indicazioni in calce al bilancio.

Tale possibilità era stata introdotta anche per il 2021 dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 711 L. 234/2021) sostituendo l’ultimo periodo del comma 7-bis, ma vincolandola soltanto a coloro che non avevano effettuato ammortamenti per il 100% (e non meno), distorcendo di fatto la ratio della norma e penalizzando senza motivo alcuni soggetti rispetto ad altri.

Questa disposizione viene quindi superata dal Decreto Milleproroghe (art. 3, c. 5-quinquiesdecies D.L. 228/2021) che sostituisce l’ultimo periodo dell’art. 60, c. 7-bis (sostituito in precedenza dalla legge di Bilancio 2022) e dispone che, in relazione all’evoluzione pandemica, l’applicazione delle suddette disposizioni è estesa anche al 2021 (per i soggetti solari).

In nota integrativa si dovrà dare atto di ciò iscrivendo l’importo della corrispondente riserva indisponibile e indicando l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Secondo l’art. 7-ter, infatti, se ci si avvale di questa facoltà, che, ricordiamo, può essere solo civilistica o sia civilistica che fiscale, è necessario destinare a una riserva indisponibile, nell’ordine:

  • una quota dell’utile dell’esercizio 2021;
  • se insufficiente, si integra con riserve di utili o altre riserve disponibili;
  • se insufficienti, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Il piano di ammortamento quindi, ove possibile, si prolunga di un altro anno, se ci si è avvalsi di tale possibilità anche nel 2020.

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