Amministrazione e bilancio

10 Novembre 2021

Vincolo triennale per il regime “non naturale”

  • L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Emilia Romagna, con la risposta all’interpello n. 909-1960/2021, ha chiarito che è possibile, per un professionista fuoriuscito dal regime dei minimi dal 2016, accedere nel 2022 nel regime forfetario, anche nell’eventualità che abbia applicato il regime di contabilità semplificata nel 2020 e 2021, senza quindi attendere il triennio obbligatorio.
  • Nel caso specifico, un professionista (con partita Iva dal 2014) aveva operato nel regime dei minimi fino al 2015, quando l’acquisto di una quota di società di persone ne aveva determinato l’uscita con decorrenza 2016. Nel corso del 2019 la quota veniva ceduta, ma il professionista manteneva (per comportamento concludente) il regime semplificato, pur avendo i requisiti per fare ingresso nel forfettario. Passaggio che il professionista avrebbe intenzione di effettuare dal prossimo 1.1.2022 rispettando tutte le condizioni per l’applicazione del forfait.
  • Nella risposta favorevole, l’Agenzia ricorda che il regime semplificato rappresenta il regime “naturale” per il professionista, in assenza dei requisiti per il forfait, e richiama la risoluzione 64/E/2018, in cui è stato affermato che i contribuenti in possesso dei requisiti di legge possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario, non solo quando vengano meno le cause di esclusione, ma anche quando abbiano consapevolmente optato – con comportamento concludente – per il regime semplificato.
  • La risposta pare estendere il contenuto della risoluzione 64/E/2018 (rivolta a una impresa in semplificata, con l’opzione del «registrato IVA») anche ai professionisti, pur in presenza di una controversa risposta ad interpello (107/2019), nella quale l’Agenzia pareva considerare il passaggio tra il regime semplificato del professionista e quello forfettario come una vera e propria opzione (quindi con vincolo triennale) e non come un passaggio tra regimi naturali. Inoltre, evidenzia che il vincolo triennale non si applica al caso di specie (passaggio tra regimi naturali). 
  • Sembra, dunque, che solo una volta operata una scelta per un regime “non naturale” scatti il vincolo triennale, come in caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità.

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