Amministrazione e bilancio
17 Novembre 2025
Il domicilio digitale deve essere sempre mantenuto attivo, pena la cancellazione dell’indirizzo invalido da parte del Registro delle Imprese, l’assegnazione di una nuova PEC d’ufficio e la comminazione di sanzioni.
Tutte le imprese sono obbligate ad iscrivere presso il Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale. Tale adempimento non si esaurisce nella prima iscrizione, ma configura un obbligo permanente di mantenimento in operatività.
Il domicilio digitale (indirizzo PEC) è il canale ufficiale per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. La normativa, in particolare l’art. 16 D.L. 185/2008, impone requisiti stringenti: l’indirizzo deve essere non solo valido, ma anche attivo e univoco. Ciò significa che la casella PEC non deve risultare scaduta, revocata o inattiva e deve essere nella titolarità esclusiva di un’unica impresa.
La vigilanza su tali requisiti è compito delle Camere di Commercio, che procedono a verifiche periodiche, per rilevare indirizzi PEC irregolari. Qualora da tali controlli emergano irregolarità, quali indirizzi non validi o revocati, l’Ufficio del Registro delle Imprese attiva un procedimento amministrativo formale, disciplinato dall’art. 37 D.L. 76/2020, finalizzato alla cancellazione dell’indirizzo irregolare.
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