Altre imposte indirette e altri tributi
31 Ottobre 2025
L’esenzione dall’imposta sulle donazioni si applica anche alla donazione della nuda proprietà di partecipazioni di controllo con riserva d’usufrutto, se i nudi proprietari acquisiscono la maggioranza dei diritti di voto e mantengono il controllo per almeno 5 anni.
La donazione della nuda proprietà di una partecipazione di controllo può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni prevista dall’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 anche quando il donante si riserva l’usufrutto, purché, mediante apposita convenzione contenuta nell’atto di donazione, i nudi proprietari acquisiscano la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, realizzando così il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 27.10.2025, n. 271.
L’interpello trae origine dall’intenzione di una contribuente (titolare del 96,30% del capitale di una holding industriale) di donare ai figli, in comunione tra loro, la nuda proprietà di una quota pari al 95%, riservandosi l’usufrutto e mantenendo la titolarità piena di una partecipazione minoritaria (1,3%). La donante, che intendeva ristrutturare il patrimonio familiare, prevedeva di trasferire, con apposita convenzione inserita nell’atto di donazione, la maggioranza dei diritti di voto ai figli, così da consentire loro di esercitare il controllo sulla società ai sensi dell’art. 2359 c.c.
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