Imposte dirette
10 Ottobre 2025
L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 259/2025) ha chiarito che il credito d’imposta da DTA ceduto a terzi ex art. 43-bis D.P.R. 602/1973 non può essere né ulteriormente ceduto né compensato, ma solo incassato tramite rimborso erariale.
Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) acquisito da un soggetto terzo mediante cessione (ex 43-bis D.P.R. 602/1973) non può essere né ulteriormente ceduto né utilizzato in compensazione (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997), potendo il cessionario esclusivamente monetizzarne l’importo tramite incasso del rimborso. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 2.10.2025, n. 259.
L’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla disciplina agevolativa prevista dall’art. 44-bis D.L. 34/2019 che, com’è noto, consente la trasformazione in credito d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali non ancora computate e ad eccedenze ACE, a seguito della cessione onerosa di crediti pecuniari verso debitori inadempienti. Nel caso esaminato la società istante (una società intenzionata ad acquistare da terzi un credito d’imposta originato da DTA) intendeva utilizzarlo in compensazione senza limiti d’importo, anche per il pagamento delle accise, sostenendo la possibilità di applicare le previsioni dell’art. 2, c. 57 D.L. 225/2010 e di superare i limiti previsti dall’art. 34 L. 388/2000 e dall’art. 1, c. 53 L. 244/2007. L’Agenzia, nel richiamare la struttura dell’art. 44-bis citato e le modalità di utilizzo del credito (compensazione, cessione o rimborso), ha esaminato la fattispecie sotto il profilo dell’art. 43-bis D.P.R. 602/1973, norma che disciplina le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.
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