Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Marzo 2025
Il Ministero del Lavoro interviene a chiarire l’applicazione delle principali novità del Collegato lavoro, fornendo indicazioni sulla durata del patto di prova nei contratti a tempo determinato, anche oltre 12 mesi.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 27.03.2025, n. 6, ha diramato una serie di istruzioni e di indicazioni operative che interessano i principali interventi attuati con la L. 203/2024 (Collegato lavoro).
Tra le varie disposizioni, si osserva che il Collegato lavoro è intervenuto sulla disciplina del periodo di prova nel contratto a tempo determinato, integrando l’art. 7, c. 2 D.Lgs. 104/2022 (c.d. decreto Trasparenza, emanato in attuazione della direttiva UE 2019/1152), per esigenze di certezza e per fornire un parametro di calcolo più preciso, posto che il primo periodo del medesimo comma contiene un concetto indefinito di proporzionalità correlata alla durata del contratto e alla natura dell’impiego. La norma in esame trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati dal 12.01.2025, data di entrata in vigore della legge.
Si ricorda che le regole in commento ora prevedono che la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In sostanza, come sottolineato anche dal Ministero del Lavoro, il legislatore ha inteso quantificare il periodo di prova fissandone, in linea generale, la durata, ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre disposizioni più favorevoli.