Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Novembre 2025
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3/2025, ha chiarito che le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e concorrono al calcolo dello “scostamento non grave”. Pertanto, se l’importo delle sanzioni supera 150 euro, il DURC non può essere rilasciato.
Con risposta all’interpello n. 3/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito risposte ad ANPIT, ossia l’Associazione Nazionale per Industria e Terziario, sul tema del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), strumento fondamentale per le imprese sotto diversi profili, basti pensare al settore degli appalti, oltre a costituire un requisito essenziale per l’accesso alle agevolazioni.
In via preliminare, occorre precisare che il DURC consiste in una verifica, effettuabile con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale, avente a oggetto la regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi nei confronti di Inps, Inail e, se del caso, anche Casse Edili. Il controllo si estende ai pagamenti dovuti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
In caso sia attestata la regolarità dei versamenti, il DURC regolare avrà validità per 120 giorni dalla data di richiesta; in caso contrario, le autorità competenti emetteranno un invito a regolarizzare e il richiedente avrà 15 giorni di tempo per aderirvi e ottenere il rilascio del documento. In mancanza, saranno avviate le procedure di accertamento e sanzione.
Con l’interpello, l’Associazione chiedeva se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave”di cui all’art. 3, c. 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), e, dunque, prive di un’effettiva omissione contributiva (perché già sanata), l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva.
Il predetto art. 3 specifica che le autorità sono comunque tenute al rilascio del DURC regolare in caso di:
– rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione;
– sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
– crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
– crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
– crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza;
– crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
Infine, la regolarità sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile; in particolare, l’omissione deve essere pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.
Secondo il Ministero del Lavoro, l’interpretazione prospettata da ANPIT non è condivisibile in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Inoltre, la normativa quantifica in maniera esatta lo scostamento non grave e, a prescindere che si tratti del contributo omesso o della relativa sanzione, le autorità competenti dovranno attenersi esclusivamente alla verifica del superamento o meno della cifra indicata dalla legge. Quindi, anche nel caso in cui lo scostamento riguardi esclusivamente sanzioni non pagate, se il relativo importo dovesse essere superiore a 150,00 euro, si sarebbe in presenza di una causa ostativa al rilascio del DURC regolare.
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