IVA
02 Maggio 2025
Con la risposta all’interpello n. 123/2025 è stata esclusa l’Iva teorica sulle operazioni non imponibili ex art. 9 D.P.R. 633/1972 dal calcolo della soglia del 10%.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 29.04.2025, n. 123, ha negato la possibilità di includere l’Iva teorica sulle operazioni non imponibili ex art. 9 D.P.R. 633/1972 nel calcolo della soglia del 10% dei versamenti registrati in conto fiscale, necessaria per ottenere il Documento unico di regolarità fiscale (Durf). Una decisione che penalizza le imprese di spedizioni internazionali e logistica.
La società Alfa, specializzata in servizi di spedizioni e logistica per fiere ed eventi, ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per risolvere un problema cruciale: l’impossibilità di ottenere il Durf, necessario per partecipare a gare d’appalto. Il Durf, previsto dall’art. 17-bis, c. 5 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, viene rilasciato alle imprese che, tra gli altri requisiti, hanno eseguito versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi dichiarati nell’ultimo triennio.
Alfa, pur rispettando tutti gli altri requisiti, non riesce a raggiungere questa soglia a causa della natura della propria attività: effettua prevalentemente operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relative ai servizi di spedizione connessi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione. Queste operazioni, pur avendo tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali per essere soggette a Iva, sono considerate non imponibili per le loro caratteristiche peculiari.