Società e contratti

13 Giugno 2025

È “familiare” anche l’impresa in cui collabora il convivente di fatto

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024, la Cassazione ha sancito che è “impresa familiare” anche quella in cui collabora il convivente di fatto, al quale quindi spettano i benefici della liquidazione della stessa.

Esiste una “impresa familiare” anche quando a collaborare non è il coniuge del titolare, ma il convivente more uxorio? E, nel caso, quest’ultimo ha diritto a partecipare ai benefici della liquidazione dell’impresa stessa? È attorno a questi quesiti che ruota l’ordinanza n. 11661/2025 recentemente pubblicata dalla Corte di Cassazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024.

La Corte territoriale aveva respinto le richieste della convivente adducendo alcune circostanze ostative all’ipotizzata partecipazione all’impresa familiare: l’essere, il titolare, rimasto legato in matrimonio con una persona terza; l’essere stato stipulato un contratto di lavoro subordinato tra la convivente e l’azienda; l’essere risultata, la convivente, regolarmente assunta presso un ente pubblico.

Secondo la stessa Corte territoriale, inoltre, non poteva trovare applicazione l’art. 230-ter c.c. (“Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda…”), essendo il rapporto di convivenza cessato nel 2012, ossia prima dell’entrata in vigore della L. 76/2016 che ha esteso ai conviventi la disciplina dell’impresa familiare, introducendo nel codice il citato articolo.

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