Procedure concorsuali

24 Maggio 2025

È il debitore a dover dimostrare che non è fallibile

Nell’ambito dell’indagine del Tribunale volta a verificare la sussistenza dei requisiti per l’apertura della liquidazione giudiziale ricade sul debitore l’onere probatorio.

Giova premettere che i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono, dal punto di vista oggettivo, l’insolvenza e, dal punto di vista soggettivo, l’essere il debitore un imprenditore che eserciti un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di 3 stabili requisiti dimensionali già previsti dall’art. 1 R.D. 267/1942, come modificato a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 5/2006 e dal successivo D.Lgs. 169/2007, e, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, dall’art. 2, c. 1, lett. d) D.Lgs. 14/2019, vale a dire:

– un attivo patrimoniale, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

– ricavi, in qualunque modo risultino, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;

– un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

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