Altre imposte indirette e altri tributi
11 Giugno 2025
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025, si è arrivati a una svolta per i rimborsi dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica
Con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, cc. 1, lett. c), e 2 D.L. 511/1988, come sostituito dal D.Lgs. 26/2007, per violazione degli artt. 11 e 117, c. 1 della Costituzione, in relazione all’art. 1, par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE.
Si tratta di una pronuncia destinata a incidere profondamente sui contenziosi in materia di accise, aprendo nuove prospettive per i contribuenti, soprattutto imprese, che si sono visti traslare in fattura un’imposta priva di base legittima.
La Corte ha confermato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: l’addizionale provinciale sull’energia elettrica non rispetta il requisito della “finalità specifica” richiesto dal diritto unionale per ammettere imposizioni ulteriori rispetto all’accisa armonizzata. L’imposta, infatti, aveva mera finalità di bilancio e il relativo gettito non era vincolato a obiettivi ambientali, sociali o di coesione territoriale, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.