Diritto privato, commerciale e amministrativo
01 Luglio 2025
La cd. clausola a prima richiesta è un elemento idoneo a distinguere tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, con ogni conseguenza sul rispetto del termine semestrale per agire ex art. 1957 c.c.
La Corte di Cassazione (sent. n. 31105/2024) ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in materia di garanzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola “a prima richiesta” non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare lo scopo che le parti hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione; ciò è possibile mediante un’indagine diretta a ricostruire il rapporto, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, al fine di stabilire l’effettiva volontà delle parti.
Recentemente, la Suprema Corte, nel confermare quanto deciso dalla Corte territoriale, ha affermato che “la statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell’art. 1957 c.c., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell’azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l’impedimento della decadenza esiga l’azione in sede giurisdizionale” (Cassazione, ordinanza 27.02.2025,n. 5179).