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17 Settembre 2021

Eco e sismabonus con contabilità separata se c’è ampliamento volumetrico

  • L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 16.09.2021 n. 593, chiarisce che quando i lavori comprendono ampliamenti di volumetria le contabilità per l’ecobonus e sismabonus devono essere tenute distinte.
  • Con riferimento alla questione rappresentata dall’Istante, concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione a interventi ammissibili finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico da realizzare mediante demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria, di un fabbricato composto da 2 unità immobiliari collabenti, di cui una sola riscaldata, si osserva che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” [art. 3, c. 1, lett. d) Dpr n. 380/2001 e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a differenza del ‘Supersismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”. In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le 2 tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Come chiarito con la circolare n. 30/E/2020, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, disciplinate rispettivamente nei richiamati articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Con specifico riferimento alla detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico, l’art. 1, c. 66, lett. c) della citata legge di bilancio 2021 ha inserito nell’art. 119 del Decreto Rilancio, il c. 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus «anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.». Al riguardo, sentita ENEA, si ritiene che per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’A.P.E. iniziale. Il superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che, come stabilito dall’art. 8 del decreto interministeriale 6.08.2020, al fine di accedere al Superbonus anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Da ultimo, si fa presente che i principi di diritto sopra riportati esplicano i loro effetti e devono intendersi riferiti soltanto alla posizione dell’Istante e quindi non anche a soggetti terzi eventualmente richiamati (nel caso di specie per l’eventuale futuro acquirente) che non risultano avere espressamente delegato l’Istante alla presentazione dell’interpello per suo conto tramite un’apposita procura, generale o speciale.

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