Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
29 Maggio 2025
La Cassazione, con due recenti ordinanze, conferma il proprio orientamento sulla natura statistica della comunicazione all’ENEA in relazione alle spese per interventi di efficientamento energetico.
Si consolida l’orientamento della Corte di Cassazione sulle conseguenze connesse alla mancata trasmissione all’ENEA della prescritta comunicazione a conclusione dei lavori di riqualificazione energetica. La Suprema Corte, con due recenti ordinanze (10.05.2025, n. 12422 e 12426), conferma il proprio indirizzo, sulla scia di ulteriori precedenti pronunce, con le quali si è affermato che la mancanza della comunicazione all’ENEA, entro il termine di 90 giorni dalla fine lavori, relativamente agli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 1, c. 348 L. 296/2006, non costituisce causa di decadenza dal bonus fiscale.
Con le 2 ordinanze richiamate, la Corte si è spinta oltre al precedente indirizzo, già espresso con la sentenza n. 7657/2024 e con l’ordinanza n. 8019/2025, affermando che, stante la natura essenzialmente statistica della comunicazione, nessuna decadenza è collegata, non solo al ritardo nell’invio, ma addirittura anche nel caso della sua omissione.