Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Luglio 2025
La nota della Direzione centrale vigilanza INL chiarisce che la verifica dell’idoneità del preposto, anche se apprendista, deve avvenire in concreto. Il controllo ispettivo si focalizza su competenze effettive e poteri esercitati.
Nel dibattito sempre più attuale sull’adeguatezza delle figure aziendali preposte alla sicurezza, una recente nota della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro offre una chiave interpretativa rilevante, ponendo l’attenzione sul ruolo degli organi di vigilanza e sulla natura sostanziale della verifica della figura del preposto, soprattutto nel caso in cui ricopra tale ruolo un lavoratore con contratto di apprendistato.
La nota, elaborata in seguito a quesiti specifici giunti da imprese ferroviarie e dopo il confronto tecnico tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza, chiarisce che non è possibile escludere a priori l’idoneità dell’apprendista a ricoprire la funzione di preposto. Tuttavia, proprio perché si tratta di una figura chiave nella catena della sicurezza, la valutazione della sua idoneità non può fermarsi a elementi meramente formali, quali la qualifica contrattuale o l’anzianità di servizio.
L’attenzione viene così spostata sul piano della verifica sostanziale: ciò che rileva è il possesso effettivo delle competenze necessarie, delle conoscenze operative e soprattutto la concreta capacità di esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, così come delineati dall’art. 19 D.Lgs. 81/2008. In questo senso, il ruolo dell’organo di vigilanza si rafforza, assumendo una funzione valutativa di merito e non meramente documentale.