Società e contratti

12 Luglio 2025

Efficacia del patto di prelazione nelle S.r.l.

La clausola di prelazione impone al socio che intenda alienare la propria partecipazione, l’obbligo di offrirla in prima battuta agli altri soci e di preferirli ai terzi interessati a parità di condizioni.

Sull’efficacia del patto di prelazione si è consumato in dottrina un lungo dibattito che sembra essere stato ridimensionato solo dai recenti orientamenti della giurisprudenza di merito.

Secondo una prima tesi, il patto di prelazione avrebbe un’efficacia soltanto obbligatoria e vincolerebbe quindi solo i soci che l’hanno sottoscritta. La violazione del patto, quindi, darebbe diritto solo al risarcimento del danno a favore del prelazionario pretermesso.

Una seconda tesi milita, invece, a favore dell’efficacia reale che rende quindi il patto opponibile anche ai terzi. Tale tesi regge sul presupposto che, essendo inserita nello statuto, la clausola sarebbe opponibile anche a terzi con conseguente inefficacia dell’atto di vendita effettuato in violazione della clausola.

Una terza teoria, muovendo dal presupposto dell’efficacia reale, giunge a ravvisare una sanzione ulteriore rispetto alla mera inefficacia, riconoscendo al socio pretermesso un vero e proprio diritto di riscatto, nel senso che, in caso di compravendita della partecipazione compiuta in spregio del patto, il socio pretermesso può chiedere l’inefficacia dell’alienazione e l’assegnazione a sé stesso della quota trasferita, previo versamento del relativo prezzo.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits