Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Aprile 2025
In materia di accertamento tributario, il PVC ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti attestati (C.G.T. 1° grado di Roma, collegio 7, sentenza 21.02.2025, n. 2366).
Il PVC gode di fede privilegiata solo in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, poiché da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (non si estende, dunque, agli apprezzamenti e alle valutazioni dei verificatori). Al contrario, fa fede fino a prova contraria per le circostanze resocontate nel verbale e, quindi, per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o dai terzi che possono, quindi, essere contestate dal contribuente con ogni mezzo di prova e valutate liberamente dal giudice.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma, che ha rigettato il ricorso del contribuente, richiamando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (ex multis, sentenza 5.07.2024, n. 18420). Nel caso di specie, la società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini Ires lamentando, fra gli altri motivi, la mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio delle risultanze del PVC trasfuse nell’atto impositivo impugnato.
Più in dettaglio, i giudici romani hanno affermato che il PVC è comunque un elemento di prova in mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni sono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.