IVA
14 Marzo 2025
La dichiarazione Iva presentata per posta è nulla, ma il credito Iva è comunque detraibile se risulta da versamenti e dichiarazioni periodiche regolari e se sono rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 27.02.2025, n. 5129, ha ancora una volta affrontato il tema dell’emendabilità della dichiarazione Iva ribadendo la seguente scansione di principi:
– la dichiarazione presentata a mezzo posta, anziché in via telematica, è affetta da nullità ai sensi dell’art. 1, c. 1 D.P.R. 322/1988;
– la dichiarazione, sebbene nulla, non impedisce al contribuente di usufruire, al pari dell’omessa dichiarazione, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta, secondo il principio per cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto dall’art. 19 D.P.R. 633/1972, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati a operazioni imponibili”.