Diritto del lavoro e legislazione sociale

16 Giugno 2025

Errato inquadramento e responsabilità del somministrante

Il Tribunale di Pavia con un’interessante sentenza del 29.04.2025 entra nel merito dell’utilizzo del lavoratore in mansioni corrispondenti a diverso e superiore livello di inquadramento rispetto a quanto previsto dal contratto di somministrazione.

La solidarietà nell’utilizzo dei lavoratori esiste ed è ben chiara nell’ambito degli appalti, dove la L. 276/2003 (c.d. legge Biagi) prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (…).

La sentenza chiarisce immediatamente che tale norma non si applica alla fattispecie della (lecita) somministrazione dei lavoratori da parte di Agenzia autorizzata (ma serve tenerla da conto per successiva riflessione).

Di fatto e attraverso le norme richiamate, la sentenza spiega che la fase di gestione e i conseguenti abusi non possono essere fatti ricadere sull’Agenzia, se questa ha attuato in maniera formale e corretta la documentazione relativa all’incarico di lavoro (contratto con il lavoratore, invio in missione, specifica delle mansioni che è chiamato a ricoprire).

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