Amministrazione e bilancio

14 Marzo 2025

Errore nella classificazione di una posta contabile

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso dell’errata classificazione di un costo per l'acquisto dei beni, con quantificazione ridotta dell’utile di esercizio ai fini Ires e del valore della produzione ai fini Irap.

Come evidenziato nella risposta n. 73/2024, la finalità delle modifiche introdotte dall’art. 8, cc. 1, lett. b) e 1­-bis D.L. 73/2022 è la semplificazione degli adempimenti degli operatori quando pongono in essere una procedura di correzione di errori contabili in conformità ai principi contabili, evitando la presentazione di una dichiarazione integrativa del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata, così eliminando i connessi oneri di adempimento.

Valorizzando, dunque, la predetta finalità di semplificazione, anche nel caso di specie (relativo alla correzione di un errore di classificazione che ha comportato un’errata imputazione temporale di componenti negativi) sussistono le condizioni richieste dalla legge per attribuire rilevanza sul piano fiscale alla correzione degli errori contabili effettuata dalla società.

A tale soluzione non è ostativo il fatto che l’errore contabile sia stato commesso nell’ambito di un esercizio non soggetto a revisione legale dei conti. Infatti, data la formulazione delle disposizioni in commento (secondo la quale “la disposizione di cui al quarto periodo […], sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”) si ritiene che, ai fini della loro applicazione, rilevi solo la circostanza che l’esercizio in cui l’errore è corretto (ossia, quello nel quale sono contabilizzate le poste correttive degli errori contabili) sia soggetto a revisione legale (nella specie, il 2023).

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