Accertamento, riscossione e contenzioso

08 Luglio 2025

Errori a danno del contribuente, necessaria l’azione amministrativa

L’amministrazione deve correggere anche gli errori a danno del contribuente: la Cassazione (SS.UU. n. 13378/2016) riconosce il diritto di far valere errori che abbiano determinato un’imposizione superiore al dovuto.

In un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate di Rovigo è stato testualmente rappresentato: “Dal controllo della documentazione contabile, in particolare della scheda “Costi pluriennali su beni di terzi” emerge un saldo al 31.12.2018 di 190.458,84 euro. Tale posta di bilancio è stata alimentata principalmente da costi non aventi natura pluriennale; si tratta infatti di costi riferiti a fornitura di merce, in particolare di pesce da parte del fornitore … e del servizio di pulizia della vasca biologica da parte del fornitore. È evidente che la contabilizzazione e l’imputazione di tali costi alla voce di bilancio “Costi pluriennali su beni di terzi” comporta una rappresentazione non veritiera della situazione economico-finanziaria della società”. L’Ufficio, nonostante avesse verificato che trattavasi di costi di esercizio, non li rendeva partecipi della rideterminazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta accertato.

Pur trattandosi di costi che, in quanto ritenuti di esclusivo raccordo temporale con l’anno d’imposta accertato, in raccordo con l’inderogabilità, costantemente acclarata dalla Corte di Cassazione, del principio della competenza e in ulteriore unione con la considerazione che un’istruttoria accertativa deve operare sempre secondo indeclinabili schemi legali e mai secondo ragioni di convenienza fiscale, l’Ufficio nell’indicato atto impositivo omette ogni loro considerazione nella rideterminazione del reddito, accertato peraltro mediante il ricorso alla presunzione del tovagliometro.

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