Amministrazione e bilancio

16 Luglio 2025

Errori contabili: nuove regole per la correzione diretta in bilancio

Il nuovo quadro normativo, delineato dal nuovo decreto correttivo varato dal governo su Irpef e Ires il 14.07.2025, limita l'applicazione immediata agli elementi patrimoniali minori secondo i criteri OIC.

Il decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14.07.2025, introduce modifiche sostanziali nella disciplina delle correzioni degli errori contabili con effetti fiscali. L’intervento normativo mira essenzialmente a restringere il campo operativo delle procedure semplificate precedentemente introdotte, mantenendo al contempo l’obiettivo di allineamento tra risultanze civilistiche e determinazione dell’imponibile. La nuova formulazione dell’art. 83 del Tuir stabilisce criteri più selettivi per l’applicazione della procedura di correzione diretta, escludendo espressamente gli errori classificati come rilevanti secondo i parametri stabiliti dal documento OIC 29 e dal principio contabile internazionale IAS 8. Il principio contabile nazionale OIC 29 stabilisce che un errore è rilevante quando, singolarmente o insieme ad altri errori, è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.

La correzione con effetti fiscali immediati, applicabile tanto per l’Ires quanto per l’Irap, può essere attuata soltanto nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui l’errore contabile si è manifestato. Il timing della correzione risulta vincolato alla chiusura dell’esercizio seguente; per gli errori omissivi, il termine coincide con la chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere operata la corretta rilevazione. Il legislatore ha tuttavia previsto una deroga temporale qualora la correzione venga effettuata prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia ricevuto comunicazione formale.

Per quanto riguarda l’Irap, la correzione acquisisce rilevanza fiscale esclusivamente quando il valore della produzione netta, sia per l’esercizio di correzione sia per quello in cui gli elementi avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, risulti non negativo.

Nell’applicazione pratica emerge chiaramente che la nuova normativa amplia il proprio raggio d’azione includendo anche gli errori di quantificazione, superando le incertezze interpretative che caratterizzavano la precedente formulazione. La Relazione illustrativa chiarisce espressamente che possono essere oggetto di correzione con immediata rilevanza fiscale sia gli errori relativi alla qualificazione e classificazione contabile sia quelli riguardanti la quantificazione di costi e ricavi, indipendentemente dal fatto che si tratti di eccessi o difetti di imputazione. Questa estensione rappresenta un elemento di semplificazione significativo per i contribuenti, eliminando la necessità di distinguere tra tipologie diverse di errori e consentendo l’applicazione di criteri uniformi di imputazione temporale. Si consideri che tale approccio riconosce sostanzialmente la rilevanza fiscale di ogni criterio di correzione dell’imputazione temporale, ancorché determinato da errori di diversa natura.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le implicazioni sanzionatorie della procedura: l’utilizzo della correzione diretta non determina l’applicazione di sanzioni amministrative o penali per infedele dichiarazione. Tale precisazione, già desumibile dalle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate nn. 73/2024 e 63/2025, trova ora conferma normativa espressa.

Le disposizioni transitorie stabiliscono che la nuova disciplina si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.01.2025 e limitatamente ai soggetti sottoposti a revisione legale dei conti. È opportuno notare che il requisito della revisione legale deve sussistere con riferimento al bilancio dell’esercizio in cui viene effettuata la correzione.

Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina richiede una valutazione attenta da parte dei contribuenti nella gestione degli errori contabili. Sarà necessario procedere preliminarmente alla classificazione dell’errore secondo i criteri di rilevanza stabiliti dai principi contabili di riferimento, verificare il rispetto dei vincoli temporali per l’applicazione della procedura semplificata e, nel caso dell’Irap, accertare la sussistenza delle condizioni relative al valore della produzione netta.

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