Accertamento, riscossione e contenzioso
08 Agosto 2025
Quando conviene la correzione spontanea per le comunicazioni sanitarie irregolari e quando la definizione agevolata.
La questione dei dati errati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria si presenta spesso nella pratica professionale. Un quesito ricorrente riguarda la convenienza del ravvedimento operoso rispetto all’eventuale irrogazione della sanzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Il quadro normativo di riferimento trova la sua base nell’art. 3, c. 5-bis D.Lgs. 175/2014. Questa disposizione, nella sua prima parte, stabilisce una sanzione di 100 euro per ogni “comunicazione” irregolare. Ma cosa si intende esattamente per comunicazione? L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che si tratta di “ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria”. Un aspetto rilevante è che non ha importanza il mezzo di trasmissione utilizzato (che si tratti di uno o più file) né il numero di soggetti ai quali i documenti si riferiscono.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 23.05.2022, n. 22/E, ha fornito chiarimenti determinanti per la corretta applicazione del sistema punitivo, specificando che la regolarizzazione deve avvenire mediante versamento con Mod. F24 utilizzando il codice tributo 8912. Il legislatore ha previsto un tetto massimo di 50.000 euro per le sanzioni complessive, escludendo tuttavia la possibilità di applicare il cumulo giuridico. Questa limitazione impedisce di ottenere lo sgravio che deriverebbe dall’applicazione della sanzione unica, pur se maggiorata, da parte dell’ufficio competente.