Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

06 Novembre 2025

Esclusi gli ammortamenti dall’agevolazione Tremonti ambiente

Secondo la Cassazione, sono escluse le quote di ammortamento dal calcolo dell’agevolazione “Tremonti ambiente”, essendo una duplicazione indebita. Secondo parte della dottrina, l’ammortamento esprime invece un costo effettivo e necessario per misurare il reale vantaggio ambientale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.10.2025, n. 28205, si è pronunciata sulla portata dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 6, c. 13 e ss. L. 388/2000 (Tremonti ambiente) e specificamente sul computo, in aggiunta al costo dell’investimento ambientale, delle quote di ammortamento calcolate su tale costo nei primi 5 anni di “vita  utile” dei beni strumentali in discorso.

Su tale controversa questione la Cassazione ha ritenuto che la deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non può prevedere anche la deduzione dell’ammortamento per ognuno dei 5 anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un’illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolo dell’agevolazione in esame.


La tesi non appare di alcuna condivisione. Come noto il calcolo dell’agevolazione veniva fatto derivare dal saldo algebrico: sovraccosto – ricavi operativi + costi operativi = agevolazione.
Il costo complessivo dell’investimento si raccordava alla determinazione del sovraccosto (primo addendo del saldo algebrico) che veniva sostenuto nel realizzo di un impianto di produzione meno pregiudizievole per l’ambiente.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing