Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Maggio 2025

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Per giurisprudenza unanime l'esdebitazione dell'incapiente può essere sì goduta, ma solo per una volta nella vita.

Per accedere al beneficio dell’esdebitazione, il debitore deve essere persona fisica e “sovraindebitato” ai sensi dell’art. 2, lett. c) del Codice della crisi, cioè “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Il requisito del sovraindebitamento non è esplicitato nel testo della norma, ma è ricavabile dalla rubrica dell’art. 283 del Codice della crisi e dalla collocazione della norma nella Sezione II del Capo X dedicata alle “disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato” (ora “in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata”).

Secondo l’art. 283, c. 1 del Codice della crisi, il debitore sovraindebitato deve essere “meritevole”. Tale requisito riceve un contenuto dall’art. 283, c. 7 che prescrive al giudice di verificare “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento” e si concretizza nel comma 4 che prescrive al gestore della crisi:

– “l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” (lett. a);

– “l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte” (lett. b);

– “l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori” (lett. c);

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