Procedure concorsuali

02 Marzo 2021

Esdebitazione nella liquidazione giudiziale

L'istituto che consente al debitore fallito o sovraindebitato di liberarsi dalle prestazioni ancora dovute ai creditori rimasti insoddisfatti dai riparti endoconcorsuali.

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza dedica all’esdebitazione il Capo X del Titolo V ed appare fin da subito chiaro che, se da un lato il Legislatore opta per una conferma dell’attuale disciplina, dall’altro si assiste a un’innovazione profonda della materia. In primo luogo, le nuove disposizioni stabiliscono il termine massimo di 3 anni per il conseguimento del beneficio, sia nel caso di liquidazione giudiziale che di quella controllata, salvo che la procedura non si chiuda prima di tale termine.

L’art. 278 stabilisce i tratti fondamentali dell’istituto dell’esdebitazione, disponendo che:

– è accessibile a tutti i debitori, con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili ove si tratti di società, ma solo nell’ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;

– qualora il debitore sia una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai 3 anni precedenti la domanda cui è seguita l’apertura della procedura di liquidazione;

– per liberazione dai debiti non è da intendersi l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;

– l’esdebitazione opera limitatamente alla sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica, anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso.

Inoltre, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 278, resteranno comunque esclusi dall’esdebitazione i debiti derivanti dagli obblighi di mantenimento e alimentari, dall’obbligo di risarcimento del danno da illecito extra-contrattuale e dall’applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione è subordinato all’insussistenza di condizioni ostative individuate nell’art. 280, ritenute indice della non meritevolezza del debitore. La prima condizione viene individuata dall’assenza, salvo l’intervenuta riabilitazione, di condanne definitive per reati commessi in connessione con l’attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (es. bancarotta fraudolenta e i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio). Ulteriore condizione ostativa è l’aver tenuto una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell’attivo o l’esposizione di passività inesistenti, oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.

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