Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

20 Maggio 2025

Esenzione fiscale dei premi sportivi nell’area del dilettantismo

In continuità con la deroga già prevista per l’anno 2024, l’esenzione fiscale viene confermata e diventa strutturale dall’anno 2025.

L’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 disciplina il trattamento impositivo dei premi sportivi corrisposti ai prestatori sportivi nell’area del dilettantismo, stabilendo che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600”.

Sotto il profilo soggettivo sono tali le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo. Quindi rientrano nella presente disciplina i premi erogati sia ai lavoratori sportivi (nel solo settore del dilettantismo) che ai volontari sportivi, regolarmente tesserati ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 36/2021 con la qualifica di atleta o “tecnici”. Per “tecnici” si devono intendere coloro che si occupano della preparazione e dell’allenamento degli atleti, ovvero aventi le qualifiche tecniche di cui all’art. 25, c. 1 di allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico.

Sotto il profilo oggettivo sono tali le somme erogate a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche. Quindi i premi devono essere riconosciuti con l’obiettivo di valorizzare la performance sportiva nella specifica occasione di competizioni, raduni, manifestazioni nazionali o internazionali e non integrare un’ordinaria pattuizione economica a monte prestabilita tra le parti (che nel caso di lavoratore sportivo si qualificherebbe come compenso/retribuzione).

Sotto il profilo fiscale, i premi (sia in denaro che in natura) aventi le suddette caratteristiche si qualificano come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. d) del Tuir e, ai fini impositivi, sono disciplinati fino al 31.12.2025 ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dal 1.01.2026, decorrendo l’abrogazione della suddetta disposizione, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 33/2025. I premi sportivi sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%, con facoltà di rivalsa, se le somme complessivamente erogate, per ciascun anno d’imposta, dal singolo sostituto d’imposta sono superiori a 25,82 euro (pertanto le 25,82 non sono una franchigia). Per quelli specificamente erogati nell’area del dilettantismo, la suddetta ritenuta viene applicata (sull’intero importo) solo se le somme attribuite dall’ente sportivo al medesimo prestatore (atleta o tecnico) superano l’importo di 300 euro.

La soglia di “esenzione maggiorata” per i premi corrisposti ai sensi dell’art. 36, c. 6-quater del D.Lgs. 36/2021 viene introdotta dall’art. 14, c. 2-quater D.L. 30.12.2023, n. 215 (decreto Milleproroghe 2024), prevedendola temporaneamente dal 29.02.2024 (lasciando soggette all’ordinaria soglia di esenzione i premi erogati tra il 1.01.2024 e il 28.02.2024) e fino al 31.12.2024.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 45, c. 9 D.Lgs. 33/2025, l’esenzione viene prorogata e resa strutturale dall’anno 2025, riformulandola, in regime di continuità con le previgenti disposizioni, come segue “Sulle somme di cui all’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29.02.2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

C’è però da notare che nella formulazione dell’art. 45, c. 9 succitato, seppur l’esenzione non risulta mutata nella sua sostanza, tuttavia, dal 2025 parrebbe (almeno testualmente) essere circoscritta ai soli premi riconosciuti agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche e non più anche ai tecnici che operano nell’area del dilettantismo. Un aspetto su cui si rimane in attesa di chiarimenti operativi al fine di poter correttamente gestire l’imposizione di premi erogati ad allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.

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