Agricoltura ed economia verde
16 Maggio 2025
La Corte di Cassazione, Sezione V, con ordinanza n. 30456/2024, ha affermato il principio secondo cui l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola costituisce condizione sufficiente per beneficiare dell’esenzione Imu.
L’imposta municipale sugli immobili (Imu) è stata introdotta, a decorrere dal 2012, dall’art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201 in sostituzione della componente del reddito Irpef e relative addizionali degli immobili non locati e dell’Ici. Il presupposto per l’applicazione dell’imposta è il possesso di immobili.
L’Imu si calcola applicando l’aliquota prevista dalla delibera del Comune in cui è ubicato l’immobile o, in assenza di una indicazione, nella misura dello 0,76% alla base imponibile determinata a norma dell’art. 13, c. 5 D.L. 201/2011. L’imposta si paga in 2 rate, di egual misura, la prima entro il termine del 16.06 dell’anno e la seconda entro il 16.12 dello stesso anno.
Non sono soggetti a Imu, come sappiamo, i terreni posseduti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), i terreni montani, ovvero ubicati nei Comuni definiti montani dalla circolare del Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9, i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. 28.12.2001, n. 448 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mare Ligure).