IVA
19 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce: esenzione Iva solo per corsi accreditati e con crediti formativi, anche per la supervisione del personale sociale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 157/2025 affronta un tema di grande attualità per gli enti pubblici: l’applicazione del regime di esenzione Iva, previsto dall’art. 14, c. 10 L. 24.12.1993, n. 537, ai corrispettivi versati per l’affidamento a terzi del servizio di supervisione del personale dei servizi sociali.
Il quesito nasce da una Provincia che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, intende rafforzare i servizi sociali tramite percorsi di supervisione rivolti agli assistenti sociali, come previsto dall’Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 (Scheda LEPS 2.7.2). L’obiettivo è “prevenire il burn out” degli operatori e migliorare la qualità delle prassi professionali, “affidando a soggetti terzi”, tramite gara d’appalto, l’organizzazione e la gestione della supervisione. L’ente istante sottolinea che la supervisione, secondo la dottrina e la definizione dell’Associazione Italiana Formatori, rientra nella formazione permanente, poiché si configura come un processo di aiuto all’evoluzione delle competenze attraverso la riflessione sull’esperienza.
L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, richiama l’art. 14, c. 10 L. 537/1993, che stabilisce: “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 26.10.1972, n. 633”. Quest’ultimo, all’art. 10, n. 20, disciplina l’esenzione Iva per le prestazioni didattiche e formative rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.