Imposte dirette
07 Agosto 2025
Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata: l’interpello n. 191/2025 chiarisce il “doppio test” dell’art. 89 del Tuir e che la congruità della tassazione estera deve comprendere anche le ritenute in uscita.
Con la risposta all’interpello 21.07.2025, n. 191 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della dividend exemption prevista dall’art. 89, c. 3 del Tuir, in presenza di dividendi provenienti da società estere localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Nel caso esaminato, una holding italiana riceve dividendi da una società estera (localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata) operante nel settore turistico tramite un resort. Il dividendo deriva dalla cessione del resort con plusvalenza. La normativa del Paese di stabilimento della società estera prevede l’applicazione di una ritenuta in uscita del 10% sui dividendi pagati alla società holding italiana.
L’istante ricorda che l’esenzione sul 95% dei dividendi, ex art. 89 c. 3 del Tuir, spetta anzitutto quando i dividendi sono totalmente indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto estero e il soggetto non sia stabilito in Paesi considerati a fiscalità privilegiata.
Il Paese si considera a fiscalità privilegiata (art. 47-bis c. 1) se:
– la partecipazione è di controllo e l’ETR (effective tax rate) è inferiore al 15%; o il bilancio non è certificato e l’ETR è inferiore al 50% dell’VTR (virtual tax rate) italiano;
– la partecipazione non è di controllo e l’aliquota nominale del Paese di stabilimento è inferiore al 50% di quella italiana.