Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Marzo 2025
L'Inps ha chiarito che l’esonero dal contributo addizionale NASpI per i contratti a termine si applica solo alle attività stagionali definite dal D.P.R. 1525/1963 e ai contratti collettivi firmati entro il 2011.
L’Inps ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali, a seguito della norma di interpretazione autentica introdotta dalla L. 203/2024.
L’Istituto ha specificato che l’esonero dal contributo non si applica indistintamente a tutte le attività considerate stagionali, ma è limitato a quelle rientranti nel D.P.R. 1525/1963 e a quelle definite dai contratti collettivi stipulati entro il 31.12.2011.
In particolare, con il messaggio 23.01.2025, n. 269, l’Inps ha chiarito che i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato per svolgere attività stagionali non comprese nell’elenco del D.P.R. 1525/1963 sono soggetti al pagamento del contributo addizionale NASpI.