Diritto privato, commerciale e amministrativo

19 Aprile 2024

Espulsione amministrativa disposta dal prefetto

Una misura ritenuta legittima poiché preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi migratori. L’importanza della motivazione.

L’art. 13, c. 2 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) riconosce al Prefetto il potere di adottare un provvedimento espulsivo nei confronti dello straniero immigrato che:

  • è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
  • si è trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione ex art. 27, c. 1-bis (è la comunicazione rilasciata dal committente, in luogo del nulla-osta al lavoro, nei casi di distacco di lavoratori stranieri nel nostro Paese) oppure in tutti i casi di violazione delle norme in materia di permesso di soggiorno;
  • è stato giudicato socialmente pericoloso, in quanto dedito ad attività delittuose o indiziato di appartenere ad associazione mafiosa.

Tale misura amministrativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale poiché preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi di immigrazione; tuttavia, è necessaria la presenza di alcune condizioni legittimanti come la conformità alle norme sui divieti di espulsione, l’indicazione dei mezzi di impugnazione e la traduzione del provvedimento nella lingua effettivamente conosciuta dall’interessato.

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